Art. 3.
(Composizione).

      1. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da sei commissari.
      2. I commissari sono designati tra persone di notoria indipendenza e di elevata

 

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e comprovata qualificazione in materie attinenti al trasporto dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Ciascun ramo del Parlamento designa tre commissari con voto limitato a due nominativi.
      3. I commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.
      4. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i commissari sono considerati dipendenti dell'Autorità. Il divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare altra attività professionale, previsto dal medesimo articolo 2, comma 31, della citata legge n. 481 del 1995, si applica anche per un periodo di tre anni dalla data di cessazione della carica. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo di uno dei commissari, il nuovo commissario è nominato dal ramo del Parlamento che aveva designato il commissario cessato e resta in carica per la durata residua del mandato degli altri commissari.
      5. I commissari nominati ai sensi del comma 3 designano all'unanimità il presidente dell'Autorità tra persone in possesso dei requisiti di cui al primo periodo del comma 2. Il presidente dell'Autorità non può essere designato tra i commissari stessi. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica e il suo mandato ha la stessa scadenza di quello dei commissari che lo hanno designato. Si applicano al presidente le disposizioni di cui al comma 4, primo e secondo periodo.
      6. L'Autorità delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. In caso di parità è computato due volte il voto del presidente, ovvero, ove questi sia assente o si astenga, il voto del commissario più anziano è computato due volte.